STATUTO della SEZIONE SCOUT di PATTI APS

del “CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI” (C.N.G.E.I.).

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 1° ottobre 2023

Scarica lo Statuto di Sezione in pdf

STATUTO

dell’associazione

CNGEI SEZIONE SCOUT di Patti APS

approvato dall’Assemblea di Sezione del 01-10-2023.

 

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) nacque nell’ottobre del 1912 per iniziativa del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio, dalla quale ebbe origine il movimento fondato in Roma il 30 giugno 1913.

Esso è composto da enti aderenti, ovvero, da associazioni di promozione sociale, altrimenti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità e gli scopi associativi, si impegnino ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento e che siano organizzati secondo lo Statuto tipo delle Sezioni deliberato dall’Assemblea Nazionale.

La Sezione di Patti del CNGEI è stata costituita il 4 dicembre 1988, presso la Sala Consiliare del Comune di Patti (ME). In quell’occasione i soci dei gruppi di Patti, Oliveri e Palermo, facenti parte della Sezione di Messina, si riunivano in Assemblea Costituente indetta dal Commissario Regionale pro tempore. Negli anni successivi la sua sede legale è stata spostata ad Oliveri e nel 2019 a Furnari, dove svolge attività fin dal 2015. Sin dagli esordi, la sezione si è fatta promotrice delle attività scout anche nei comuni di Piraino, Gioiosa Marea, Trapani.

La Sezione opera con giovani ed adulti, sul territorio della zona tirrenica della provincia di Messina, nelle due sedi di Furnari (ME) ed Oliveri (ME).

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SCOPI DELLA SEZIONE

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  1. L’Associazione di Promozione Sociale denominata CNGEI Sezione Scout di Patti APS (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Sezione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.
  2. La Sezione ha sede legale presso il Centro Servizi – C.da San Filippo snc – 98054 Furnari (ME), il cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.
  3. La Sezione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e Attività

  1. La Sezione aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito CNGEI, è tenuta a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento, a versare al CNGEI una quota di adesione annuale, nell’entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale del CNGEI.
  2. La Sezione svolge, in via principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli iscritti, degli associati, dei loro familiari o di terzi, ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:
  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività’ culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  6. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
  7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  8. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
  9. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
  10. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  11. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  1. La Sezione persegue i seguenti scopi:
  1. L’educazione dei giovani, ovvero, l’educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, dell’autodisciplina, dell’autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, del rispetto per la natura e la salvaguardia dell’ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro;
  2. la formazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.
  1. Per raggiungere i propri scopi la Sezione può:
  1. Riunire, coordinare e sostenere gli adulti, favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un percorso educativo adatto, efficace, strutturato e al passo con i tempi;
  2. riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, in opportunità di servizio alla comunità e all’ambiente;
  3. partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per associati e iscritti al fine di arricchire le proprie esperienze, le conoscenze tecniche, promuovere l’amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
  4. offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Valori e del Metodo Scout a terzi, interessati a conoscere il Movimento Scout;
  5. collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
  1. La Sezione realizza la sua proposta educativa in favore degli iscritti, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell’attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all’approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e all’accoglienza dell’altro.
  3. Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. La Sezione si impegna attivamente a servire la Patria mediante l’educazione dei giovani agli ideali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il rifiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da qualsiasi parte politica.
  4. La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i cui testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
  5. La Sezione nell’esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.

Art. 3 – Attività diverse

  1. La Sezione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
  1. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione può svolgere è il Comitato di Sezione.

 

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. La Sezione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né prevede il trasferimento della qualità di associato.
  2. Possono chiedere di associarsi alla Sezione le persone fisiche che abbiano concluso il percorso educativo secondo il metodo scout del CNGEI o che, non ricadendo all’interno del percorso educativo del CNGEI, richiedano di associarsi. Essi, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono attività di volontariato nella Sezione e nel CNGEI, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità delle stesse e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro per realizzare le attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto.
  3. Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presidente di Sezione il quale, le sottopone al Comitato di Sezione, che le valuta nella prima riunione possibile.
  4. L’accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo associativo ed annotate nel libro degli associati.
  5. In caso di rigetto dell’istanza sarà il Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della istanza di ammissione.
  6. Chi ha presentato l’istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea di Sezione in occasione della prima seduta utile.
  7. Non possono essere iscritti alla Sezione:
  1. gli associati ad altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;
  2. coloro che sono stati espulsi da altri enti aderenti al CNGEI;
  1. Non saranno più considerati associati, coloro che avranno manifestato in forma scritta, la volontà di non voler partecipare alla vita associativa, ovvero, coloro che non avranno versato il previsto contributo associativo annuale entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  1. partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
  2. partecipare all’Assemblea di Sezione;
  3. vestire l’uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento Nazionale, fregiandosi dei distintivi che competono;
  4. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  5. usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
  6. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
  7. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
  8. ricevere la tessera del CNGEI;
  9. esaminare i libri sociali della Sezione e del CNGEI;
  10. candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;
  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  1. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
  2. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
  3. rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  4. versare il contributo associativo annuale nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione;
  5. collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  1. Gli associati hanno un comportamento sia verso l’interno che verso l’esterno dell’associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

Art. 6 – Recesso – Dimissioni

  1. È possibile recedere dalla qualità di associato mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di accettazione. 
  2. È possibile dare le dimissioni da un ruolo mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, le stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione. 
  3. Le dimissioni del Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decadenza di tutti gli organi ad eccezione dell’Organo di Controllo, ove previsto. (vedasi art. 14 c. 14).

Art. 7 – Iscritti

  1. Possono chiedere di iscriversi alla Sezione e di partecipare alle attività scout, tutti coloro che abbiano già compiuto gli otto anni d’età o li compiano entro il 31 dicembre dell’anno scout di riferimento, ovvero, entro i termini stabiliti dal Comitato di Sezione. 
  2. Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli educandi che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere presentate al Presidente della Sezione, l’esame delle stesse può essere demandato al Commissario di Sezione con facoltà di delega al Capo Gruppo.
  3. L’accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo di iscrizione ed annotate nel registro degli iscritti.

Art. 8 – Diritti e obblighi degli iscritti

  1. Gli iscritti alla Sezione hanno il diritto di:
  1. partecipare a tutte le attività scout, organizzate secondo la propria fascia d’età;
  2. vestire l’uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
  3. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  4. usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;
  5. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
  6. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
  7. ricevere la tessera del CNGEI;
  1. Gli iscritti alla Sezione hanno l’obbligo di:
  1. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
  2. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
  3. rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;
  4. versare il contributo di iscrizione nei termini stabiliti dal Comitato di Sezione.

 

TITOLO III – VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

Art. 9 – Volontari

  1. La Sezione, oltre all’attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non associati di cui all’art. 17 c. 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore della Sezione e del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell’associazione, degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
  2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Sezione stessa.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.
  4. La Sezione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con apposita polizza stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore.
  5. La Sezione iscrive i volontari in un apposito registro.

Art. 10 – Persone retribuite

  1. La Sezione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e in ogni caso, in seguito a delibera assembleare. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

 

TITOLO IV – RICONOSCIMENTI E SANZIONI

Art. 11 – Sanzioni Disciplinari

  1. Gli associati della Sezione che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero, in altre occasioni inerenti l’attività della Sezione e del CNGEI tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari: 
  1. ammonizione;
  2. deplorazione;
  3. temporanea esclusione dall’attività scautistica e/o dal ricoprire cariche in Sezione o nel CNGEI;
  4. espulsione dalla Sezione;
  1. Il Comitato di Sezione può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  2. Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) solo per azioni commesse da associati che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle cariche del CNGEI.
  3. Il Giurì d’Onore può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  4. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed alla Sezione di appartenenza.
  5. Gli interessati, per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale del CNGEI, nel termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza al Giurì d’Onore.
  6. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il caso al Giurì d’Onore che ne esegue la decisione.
  7. Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in via urgente provvedere alla sospensione temporanea degli associati, in attesa della decisione del Giurì d’Onore.

Art. 12 – Onorificenze

  1. Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza per premiare atti di valore compiuti dagli associati, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del CNGEI.

 

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi della Sezione:
  1. Assemblea di Sezione
  2. Presidente di Sezione (legale rappresentante)
  3. Commissario di Sezione (responsabile educativo)
  4. Comitato di Sezione (organo di amministrazione)
  5. Organo di Controllo (obbligatorio per legge o deliberato dall’Assemblea di Sezione)
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo, salvo che gli stessi non siano associati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. Le sedute del Comitato di Sezione e dell’Organo di Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
  3. Le sedute di cui al comma precedente, potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
  4. Nel caso che una carica resti vacante per qualsiasi motivo, si procederà all’elezione della stessa alla prima Assemblea di Sezione.
  5. Quando negli organi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente di Sezione è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l’Assemblea di Sezione per l’elezione dei nuovi componenti, i quali, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Comitato di Sezione.
  6. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 – Assemblea di Sezione

  1. L’Assemblea di Sezione è il massimo organo decisionale della Sezione.
  2. All’Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli associati.
  3. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  4. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
  5. Gli associati possono intervenire personalmente ovvero, è loro facoltà delegare esclusivamente un altro associato della Sezione. 
  6. Gli associati che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
  7. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
  8. L’Assemblea di Sezione in sessione Ordinaria:
  1. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
  3. delibera sull’entità del contributo associativo annuale da richiedere ad associati e iscritti;
  4. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;
  5. approva il Progetto di Sezione, il bilancio sociale se previsto, e i loro aggiornamenti;
  6. elegge i delegati all’Assemblea del CNGEI, tra gli associati della Sezione; 
  7. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;
  8. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dagli associati.
  1. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione Ordinaria, dal Presidente di Sezione, ogni anno, almeno trenta giorni prima dell’Assemblea del CNGEI, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, inviata almeno quindici giorni prima della seduta, contenente l’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
  3. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria delibera con il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ovvero, con le maggioranze di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto.
  4. L’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria:
  1. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  2. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
  3. delibera sulla rinuncia dell’adesione al CNGEI;
  4. delibera su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario.
  1. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione Straordinaria, dal Presidente di Sezione, almeno quindici giorni prima della seduta, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, altresì è convocata su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l’Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.
  2. In caso di dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel caso in cui per qualche motivo venga a decadere l’intero Comitato di Sezione e non sia stato previsto l’Organo di Controllo, il Comitato di Sezione, in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell’amministrazione ordinaria della Sezione.
  3. L’assemblea di Sezione, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria, potrà svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.

Art. 15 – Presidente di Sezione

  1. Il Presidente di Sezione, eletto dall’Assemblea è il legale rappresentante della Sezione.
  2. Il Presidente di Sezione:
  1. convoca l’Assemblea di Sezione;
  2. convoca e presiede il Comitato di Sezione;
  3. nomina, su proposta del Commissario e su designazione del Comitato, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali incaricati di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall’Assemblea;
  4. nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
  5. Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
  6. ha la firma su tutti gli atti esterni;
  7. propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;
  8. vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione.
  1. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
  2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.
  3. Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 16 – Commissario di Sezione

  1. Il Commissario di Sezione, eletto dall’Assemblea, è il responsabile educativo della Sezione, responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.
  2. Il Commissario di Sezione:
  1. ha la direzione metodologica della Sezione;
  2. sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
  3. cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
  4. propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  5. nomina inoltre, su proposta del Capo Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.
  1. Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 17 – Comitato di Sezione

  1. Il Comitato di Sezione è l’organo di amministrazione che applica le decisioni assembleari, la totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
  2. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, fino ad un massimo di sette, eletti dall’Assemblea di Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall’assemblea prima delle votazioni per l’elezione del Comitato stesso.
  3. Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i componenti dell’Organo di Controllo, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell’ordine del giorno.
  4. Le riunioni del Comitato di Sezione potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
  5. Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione, a tal fine:
  1. designa il Tesoriere scegliendolo tra gli stessi componenti del Comitato;
  2. su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  3. esamina e delibera sulle istanze di ammissione degli associati;
  4. stabilisce i termini per il rinnovo delle adesioni di associati ed iscritti, in armonia con i tempi indicati dal Consiglio Nazionale del CNGEI;
  5. mantiene aggiornato il libro degli associati ed il registro degli iscritti e dei volontari;
  6. delibera in merito all’individuazione e allo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 3 del presente statuto;
  7. predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
  8. predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all’Assemblea di Sezione;
  9. redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;
  10. decide l’Ordine del Giorno dell’Assemblea di Sezione;
  11. può redigere un Regolamento di Sezione;
  12. infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all’art. 9 del presente statuto.
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 – Organo di Controllo (O.CO)

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall’art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea di sezione provvede all’elezione dell’Organo di Controllo in composizione monocratica.
  2. L’Organo di Controllo rimane in carica tre anni, così come previsto dall’art. 13 c.7, anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali decaduti.
  3. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile. l’Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’ art. 2397, comma 2 del Codice civile.
  4. L’Organo di Controllo: 
  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore;
  4. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  5. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.
  1. L’assemblea di Sezione, solo nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., ovvero qualora il Comitato di Sezione lo ritenga opportuno, nomina il Revisore Legale. Tale Organo è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui ai commi precedenti. In tal caso l’organo di controllo e’ costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  1. I componenti dell’Organo di Controllo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
  2. L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell’ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all’Assemblea Nazionale.

 

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 19 – Libri sociali

  1. La Sezione, oltre alle prescritte scritture contabili di cui all’art. 22 del presente statuto, detiene i seguenti libri sociali e registri:
  1. libro degli associati;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.
  1. La Sezione, oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro degli iscritti e il registro dei volontari.
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Comitato di Sezione, che provvederà a consentirne la consultazione.
  3. Gli associati potranno esaminare, l’eventuale libro detenuto dall’O.CO facendone espressa richiesta allo stesso.

 

TITOLO VII – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 – Anno Scout

  1. L’anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Art. 21 – Mezzi Finanziari

  1. I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
  1. contributi annuali degli associati e degli iscritti;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. proventi da attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  1. La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli iscritti, gli associati, i loro familiari o terzi;
  2. La Sezione, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, si riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente Statuto.

Art. 22 – Scritture Contabili

  1. La Sezione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Sezione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  2. La Sezione ai sensi dell’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  3. L’esercizio finanziario della Sezione coincide con l’Anno Scout.
  4. Il Comitato di Sezione presenta ogni anno all’Assemblea di Sezione, che lo approva con voto palese a maggioranza dei presenti, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario del precedente Anno Scout, con la relazione dell’Organo di Controllo qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
  5. Dall’inizio dell’Anno Scout fino all’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea di Sezione, il Comitato di Sezione non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall’Assemblea di Sezione.
  6. I bilanci preventivo e consuntivo, sono depositati presso la sede della Sezione e possono essere consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 23 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. La Sezione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Sezione, ad associati, iscritti, lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

TITOLO VIII – MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 24 – Modifiche dello Statuto

  1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea. (non è qualificato ma deliberativo)
  2. L’ordine del giorno dell’Assemblea di Sezione in Sessione Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere comunicato a tutti gli associati della Sezione, come indicato all’art. 14 c. 13 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.
  3. Il Comitato di Sezione, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche statutarie in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello Statuto aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti, ovvero, autorizza il Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse, ratificando il nuovo testo all’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria appositamente convocata.
  4. Eventuali ulteriori modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente, richiederanno l’approvazione dell’Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente convocata secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.

 

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25 – Scioglimento della Sezione

  1. Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
  2. Lo scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all’art. 2 c. 9 del presente Statuto.
  3. L’assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
  4. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore del CNGEI, o di un ente aderente al CNGEI, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio provinciale o regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
  5. Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell’Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.

Art. 26 – Rinuncia o revoca dell’adesione al CNGEI

  1. La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata dall’Assemblea di Sezione in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
  2. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
  1. con delibera all’unanimità del Comitato di Sezione;
  2. su richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associati.
  1. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere comunicato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
  2. La revoca dell’adesione al CNGEI può avvenire con deliberazione del Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti previsti nel Regolamento Nazionale. I ricorsi avverso la decisione di revoca vanno inoltrati al Giurì d’Onore del CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
  3. La rinuncia o la revoca dell’adesione della Sezione al CNGEI comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all’art. 2 c. 9 del presente Statuto, nonché l’utilizzo del nome, dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

 

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni Finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.
Translate